Iniziativa popolare federale “Per la protezione dei diritti umani e sanzioni contro i crimini di guerra”
Testo dell’iniziativa versione provvisoria 15.7.2025
La Costituzione federale (RS 101) è modificata come segue:
Art. 54a Protezione dei diritti umani e sanzioni contro i crimini di guerra.
- La Confederazione promuove, nell’ambito della sua politica estera, il rispetto e la protezione dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e della dignità umana. Essa si impegna attivamente contro l’impunità per i crimini più gravi che destano allarme per la comunità internazionale.
- La Svizzera non concede immunità giuridica a persone, anche se titolari di funzioni pubbliche o cariche statali, perseguite o condannate da una corte o da un tribunale internazionale per crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio o crimini di aggressione, secondo il diritto internazionale vincolante.
- La legge disciplina le misure necessarie affinché la Svizzera:
- collabori con le autorità giudiziarie internazionali e ne esegua i mandati;
- impedisca l’ingresso nel territorio svizzero di persone perseguite o condannate per tali crimini da autorità giudiziarie riconosciute;
- congeli e sequestri, nei limiti del diritto internazionale, i beni di tali persone situati in Svizzera;
- sospenda o impedisca ogni forma sostanziale di cooperazione scientifica, culturale, militare, educativa o economica, nonché qualsiasi attività che possa contribuire al finanziamento, al riciclaggio di fondi o al supporto logistico di persone, autorità statali o persone giuridiche direttamente coinvolte in gravi crimini internazionali, anche in assenza di una condanna formale, ove vi siano gravi indizi riconosciuti a livello internazionale o misure adottate da organismi internazionali pertinenti;
- tenga conto del rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani nelle sue relazioni bilaterali e multilaterali.
- In via eccezionale, la Confederazione può autorizzare deroghe temporanee per finalità umanitarie, di mediazione o di pace, a condizione che non compromettano il principio dell’assenza di impunità.
Art. 197 n. 17
17. Disposizione transitoria dell’Art. 54a
(Protezione dei diritti umani e sanzioni contro i crimini di guerra)
L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’Art. 54a entro cinque anni dall’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.