Iniziativa popolare federale “Per la protezione dei diritti umani e sanzioni contro i crimini di guerra”

Art. 54a  Protezione dei diritti umani e sanzioni contro i crimini di guerra.

  1. La Confederazione promuove, nell’ambito della sua politica estera, il rispetto e la protezione dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e della dignità umana. Essa si impegna attivamente contro l’impunità per i crimini più gravi che destano allarme per la comunità internazionale.
  2. La Svizzera non concede immunità giuridica a persone, anche se titolari di funzioni pubbliche o cariche statali, perseguite o condannate da una corte o da un tribunale internazionale per crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio o crimini di aggressione, secondo il diritto internazionale vincolante.
  3. La legge disciplina le misure necessarie affinché la Svizzera:
    1. collabori con le autorità giudiziarie internazionali e ne esegua i mandati;
    2. impedisca l’ingresso nel territorio svizzero di persone perseguite o condannate per tali crimini da autorità giudiziarie riconosciute;
    3. congeli e sequestri, nei limiti del diritto internazionale, i beni di tali persone situati in Svizzera;
    4. sospenda o impedisca ogni forma sostanziale di cooperazione scientifica, culturale, militare, educativa o economica, nonché qualsiasi attività che possa contribuire al finanziamento, al riciclaggio di fondi o al supporto logistico di persone, autorità statali o persone giuridiche direttamente coinvolte in gravi crimini internazionali, anche in assenza di una condanna formale, ove vi siano gravi indizi riconosciuti a livello internazionale o misure adottate da organismi internazionali pertinenti;
    5. tenga conto del rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani nelle sue relazioni bilaterali e multilaterali.
  4. In via eccezionale, la Confederazione può autorizzare deroghe temporanee per finalità umanitarie, di mediazione o di pace, a condizione che non compromettano il principio dell’assenza di impunità.